Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro, per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, ha pubblicato sul suo sito internet una Faq sul tema delle modalità con le quali i datori di lavoro possono proseguire nella modalità smart working dopo il 31 luglio 2020.
Lo spunto è interessante poiché, al di là della situazione emergenziale contingente, detta un orientamento preciso che sicuramente sarà seguito negli anni a venire.
In sintesi:
• la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
• la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.
• Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione (anche per la prosecuzione della modalità di lavoro agile) dovrà essere predisposta secondo i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.
• Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.
Per info di dettaglio, vedi: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx